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PIR: quali conseguenze dal trasferimento all’estero della residenza del titolare?

Torre di legno

 

Arrivano le linee guida del MEF sul regime fiscale agevolativo previsto per i piani di risparmio a lungo termine (PIR), riconosciuto alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. In caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero, viene meno un requisito di legge, pertanto ai redditi realizzati da quando ha efficacia il cambio di residenza si applicano le regole ordinarie per i soggetti non residenti. L’investitore che ha trasferito la residenza all’estero potrebbe, però, mantenere l’investimento, anche dopo il trasferimento, cosicché gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò consente di evitare di applicare il recupero a tassazione ai redditi degli strumenti che, al momento del trasferimento, non hanno compiuto l’holding period.

 
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato le linee guida relative all’interpretazione della disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2017 per i PIR, i piani di risparmio a lungo termine. La disciplina prevede, in particolare, una incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine, ad applicazione generalizzata, finalizzata a:
- offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
- aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
- favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.
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